L'ufficio Diritti Animali si occupa di recepire e coordinare le problematiche relative alla gestione degli animali presenti sul territorio comunale:

Animali d’affezione gestione canile e cattura cani vaganti e promuovere le adozioni dalle strutture di ricovero gestione popolazione felina (gattile e colonie feline) garantire un punto di riferimento per i cittadini (in collaborazione con il servizio veterinario e P.M.) e fornendo risposte scritte a richieste e petizioni predisporre strumenti normativi comunali a tutela del benessere degli animali realizzare campagne informative rivolte alla cittadinanza dare informazioni sulle aree cani, all’interno dei parchi pubblici, appositamente recintate, in cui i cani possano essere lasciati liberi gestire i rapporti con le associazioni animaliste operanti sul territorio in collaborazione con altri enti a le associazioni animaliste divulgare la cultura del rispetto verso gli animali attraverso la diffusione di materiale informativo (anche su eventuali disposizioni amministrative riguardo agli animali presenti sul territorio comunale) e progetti didattici nelle scuole primarie.

E’ inoltre un ufficio aperto al pubblico quindi, o negli orari di apertura, o anche telefonicamente, è possibile rivolgersi per problemi legati alla gestione degli animali in ambito urbano ovvero: segnalazioni di possibili maltrattamenti informazioni sulla corretta detenzione di animali detenuti in ambiente domestico disposizioni di legge esistenti nei confronti di alcuni aspetti della nostra vita insieme agli animali.

GLI UDA DELL'ASSOCIAZIONE

Gli UDA dell’Associazione si prodigano nell’ambito territoriale di competenza di organizzare degli stage informativi gratuiti alla popolazione, presso le scuole, attivarsi per costituire un regolamento del benessere degli animali ove non fosse in vigore, e creare nuove aree di sgambamento cani attivandosi anche mediante la raccolta di fondi tramite imprese locali con l’apposizione di adeguate pubblicità.

Attualmente il primo UDA italiano si trova nel comune di Costermano Vr.

alcune nozioni

MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

Il maltrattamento di animali è considerato dal codice penale un reato. In particolare, ai sensi dell'art. 544-ter, chiunque per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se le sevizie e i maltrattamenti portano alla morte dell'animale.

La legge (art. 727 c.p.) punisce anche coloro che abbandonano animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività. In questo caso è previsto l'arresto fino a un anno o l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Se, dunque, venite a conoscenza o assistete ad episodi di abbandono o maltrattamento di animali, inclusa la partecipazione a spettacoli, combattimenti o competizioni che comportino sevizie o strazio per gli animali, o più semplicemente notate animali che vivono in condizioni inaccettabili (spazi angusti, sporchi, malnutriti, senza un riparo adeguato) inviate un esposto-denuncia alle autorità competenti.

 

L’esposto-denuncia va indirizzato, nel termine di due anni dalla data del fatto, a un organo della Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Vigili Urbani, ecc.) oppure direttamente alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale del luogo ove il maltrattamento si è verificato.

Considerate, infine, che presso molti comuni italiani, è istituito lo Sportello per i diritti degli animali aperto al pubblico per informazioni e segnalazioni.

COLONIE FELINE

La L. Quadro 281/91 è la prima che abbia identificato legislativamente le colonie feline, in seguito i vari regolamenti regionali di recepimento hanno previsto articoli specifici sulla tutela e protezione delle colonie di gatti che vivono in stato di libertà. Secondo la legge:

  • La "colonia felina" è un gruppo di gatti (minimo due) che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. L'habitat" di una colonia felina è invece il territorio, urbano e non/edificato o no, pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente la colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia accudita o meno da cittadini.

  • I gatti liberi che vivono nel territorio comunale sono Patrimonio Indisponibile dello Stato, Comune, Associazioni di Volontariato, gattari/e, personale appositamente incaricato dall’Amministrazione Comunale collaborano alla loro tutela.

  • I gatti sono tutelati per legge ANCHE nelle aree private condominiali e loro la permanenza in cortili, garage, giardini, aree ospedaliere è da considerarsi legittima, alla stregua. Ovviamente è previsto anche che il loro numero sia sempre tenuto sotto controllo - mediante sterilizzazioni - e che anche il fornire loro nutrimento sia attuato rispettando l'igiene.

  • Un esempio di applicazione è stata la sentenza n° 23693 del 30 settembre 2009 del Tribunale di Milano (1): alcuni residenti di un super-condominio avevano citato in giudizio altri condomini con l'accusa di aver occupato, senza autorizzazione, spazi comuni per creare rifugi a dei gatti randagi e chiedevano sia la rimozione delle "strutture" e sia un risarcimento per danno non patrimoniale.

  • La L. 281/91 definisce la "territorialità delle colonie feline", cioè che in base alle caratteristiche etologiche dei gatti essi hanno necessità di un riferimento territoriale.

  • I gatti sono stanziali, cioè frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato che sia ed è così che si creano un habitat.

  • Nessuna norma di legge, né statale né regionale, proibisce di alimentare gatti randagi nel loro habitat, pubblici o privato che sia.

  • In base a tutto ciò, per il Giudice è stato definito legittimo ai sensi dell’art. 1102 c.c. sia l'uso della cosa comune da parte di un condomino "con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione" e sia l'uso "più intenso della cosa (entrambi sempre però nel rispetto dell'uso comune da parte degli altri condomini e senza quindi danneggiare "l'uso potenziale" degli altri condomini) e quindi occupare uno spazio comune (nel caso in questione, per creare piccole strutture-rifugio temporanei per gatti) non può rappresentare una violazione della legge.

Adoperarsi per la cura e il sostentamento delle colonie feline è, secondo la legge, un'attività da considerare benemerita e il gattaro/a deve poter avere l'accesso a qualsiasi area di proprietà, pubblica e privata ad uso pubblico (nel caso di privati, occorre chiedere prima il permesso al proprietario, fermo restando che impedire di nutrire le colonie è un reato!) del comune, allo scopo di occuparsi dell’alimentazione e cura dei gatti.

Si tenga presente che alcuni regolamenti comunali ammettono che a registrare e curare le colonie feline possa essere un privato cittadino, ma altri potrebbero concederlo solo ad associazioni animaliste regolarmente registrate: se il tuo comune te lo permette, contatta il servizio veterinario Asl di riferimento per la sua zona (nei capoluoghi di provincia esistono "uffici diritti degli animali" a cui chiedere informazioni locali dettagliate; nei paesi sprovvisti di questo servizio bisognerà rivolgersi direttamente alla Asl veterinaria) potrai cosi' compilare i moduli necessari per "ufficializzare" la colonia e dichiaratene tutore, ottenendo dopo poco tempo (a volte, previo controllo veterinario della colonia stessa) una documentazione di dichiarazione.

Da quel momento potrai organizzarti per far sterilizzare i gatti (la sterilizzazione, gratuita o a costi molto vantaggiosi, è un obbligo per la Asl competente mentre non è lo stesso per la cattura: potresti dover essere tu a catturare e condurre i gatti in ambulatorio).

Previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, i gattari/e possono anche rivolgersi alle mense scolastiche comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all’alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare istituite allo stesso scopo. In ogni caso il gattaro/a è tenuto a rispettare le norme d'igiene del suolo pubblico, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati, al termine di ogni pasto.

Le pubbliche amministrazioni dovrebbero anche promuovere corsi di formazione per il conseguente rilascio di un "tesserino di riconoscimento di gattaro/a".

E' anche una buona idea collocare, in prossimità dell'habitat un volantino informativo per indicare la presenza di una colonia felina, del tipo:

"In rispetto delle persone e anche della colonia felina (cioè di qualsiasi gruppo di due o più gatti che coabitano nel medesimo territorio):

 

Si pregano i tutori della colonia che somministrano il cibo e l’acqua ai gatti presenti, di mantenere pulito il luogo preposto.

Si avvisa che la legge punisce il maltrattamento dei gatti e che per maltrattamento si intende anche il tentativo di ostacolarne il nutrimento ed impedirne il riparo.

Si informa che è vietato spostare le colonie feline dal loro insediamento di origine.

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